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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1 Generale
1.1 Le presenti GPC sono una componente vincolante di tutti i contratti di acquisto tra Image Wear AG e il fornitore. Wear AG e il fornitore. Esse si applicano anche agli ordini successivi senza che l’acquirente acquirente faccia nuovamente riferimento a questi termini e condizioni. Image Wear AG è autorizzata in qualsiasi momento a a modificare o integrare unilateralmente le CGP in qualsiasi momento. Si applicano le attuali AEB in vigore.

1.2 I singoli accordi scritti tra Image Wear AG e il fornitore avranno la precedenza sulle presenti GPC nella misura in cui si discostano da esse.

1.3 Si applicano esclusivamente le CGP di Image Wear AG. Termini e condizioni generali I termini e le condizioni generali del fornitore non diventeranno parte del contratto, anche se noti, a meno che Image Wear AG non ne accetti espressamente la validità per iscritto. e per iscritto.

2 Offerta e conclusione del contratto
2.1 L’offerta del fornitore (compresa la dimostrazione, la consegna dei relativi documenti, campioni e modelli) è gratuita, anche se Image Wear AG, in qualità di potenziale acquirente, rifiuta successivamente l’offerta.

2.2 Se l’offerta si discosta dalla richiesta di offerta di Image Wear AG, il fornitore dovrà indicarlo espressamente per iscritto.

2.3 Il fornitore dovrà indicare espressamente per iscritto se i diritti di proprietà di terzi limitano l’utilizzo delle sue forniture e dei suoi servizi da parte di Image Wear AG.

2.4 Se il fornitore non limita la sua offerta, rimarrà vincolato all’offerta per 2 mesi. dalla data dell’offerta.

2.5 Il contratto si conclude con un ordine scritto di Image Wear AG. La forma scritta si considera rispettata anche mediante trasmissione di dati a distanza, in particolare via fax o e-mail. si considerano rispettate.

2.6 Se il fornitore intende far produrre da terzi i beni o le opere che gli sono stati ordinati, è necessario il nostro consenso. terzi, il nostro consenso deve essere ottenuto in tempo utile, indicando la dei subappaltatori.

2.7 L’ordine deve essere confermato dal fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. dalla data dell’ordine. Se ciò non avviene, Image Wear AG avrà il diritto di diritto di annullare l’ordine senza che il fornitore possa trarre alcuna trarre alcuna pretesa da ciò.

3. Condizioni di pagamento
3.1 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per il corretto adempimento del contratto. In particolare, il compenso copre i costi di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese, i diritti di licenza e tutti gli oneri pubblici (ad es. IVA, dazi doganali), a meno che non sia stato esplicitamente concordato diversamente (ad es. consegna franco fabbrica).

3.2 In caso di servizi difettosi, Image Wear AG avrà il diritto di trattenere il pagamento su base proporzionale fino al corretto adempimento.

3.3 Per essere validi, gli adeguamenti di prezzo richiedono il consenso di entrambe le parti. per essere validi.

4 Condizioni di esecuzione e consegna
4.1 Il fornitore dovrà comunicare immediatamente per iscritto a Image Wear AG tutte le circostanze che mettono a rischio l’adempimento del contratto e dovrà informare per iscritto Image Wear AG di tutti gli ulteriori sviluppi che, per motivi tecnici, economici o di altro tipo, rendono opportuna una modifica dell’ambito o della natura dei servizi.

4.2 Consegne anticipate o parziali richiedono il nostro preventivo consenso. In tal caso, Image Wear AG avrà il diritto di detrarre dal prezzo d’acquisto eventuali costi (costi di stoccaggio, ecc.) derivanti dalla consegna anticipata.

4.3 Ogni spedizione deve essere accompagnata da una bolla di consegna in duplice copia. Le bolle di consegna devono contenere informazioni sul contenuto e il numero d’ordine dell’acquirente. e il numero d’ordine dell’acquirente.

4.4 Il luogo di adempimento sarà la destinazione specificata da Image Wear AG nell’ordine. I benefici e i rischi passeranno a Image Wear AG nel luogo di adempimento.

4.5 Le date di consegna e le scadenze indicate nell’ordine sono vincolanti. Il ricevimento della merce nel luogo di adempimento sarà determinante per il rispetto della data di consegna.

4.6 Qualora il fornitore si renda conto che le scadenze concordate per gli ordini di produzione non possono essere rispettate, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Image Wear AG, indicando i motivi e la durata del ritardo, e dovrà adottare a proprie spese tutte le contromisure necessarie per evitare un ritardo ed eventuali danni causati dal ritardo.

4.7 In caso di mancato rispetto della data di consegna concordata ai sensi del punto 4.1, il fornitore si impegna a pagare una penale contrattuale del 5% per ogni settimana di ritardo dalla data di consegna concordata, fino a un massimo del 25% del valore della consegna ritardata. della consegna ritardata.

4.8 L’applicazione della penale contrattuale non esonera il fornitore dall’obbligo di adempiere al contratto. obbligo di adempiere al contratto.

4.9 Image Wear AG avrà il diritto di reclamare o compensare la penale contrattuale in parte o per intero in qualsiasi momento. Se Image Wear AG non esercita immediatamente questo diritto, ciò non costituirà una rinuncia al diritto di reclamare la penale contrattuale in qualsiasi momento. Una rinuncia può essere considerata solo se la penale contrattuale non è stata reclamata al più tardi 3 mesi dopo il completo adempimento del contratto. l’adempimento completo del contratto.

4.10 Ci si riserva espressamente il diritto di far valere le pretese di risarcimento danni, qualora la penale contrattuale non sia sufficiente a coprire il danno e il fornitore non dimostri di essere esente da colpa.

5 Garanzia
5.1 Il fornitore garantisce che le sue forniture e i suoi servizi hanno le caratteristiche concordate, nonché quelle che Image Wear AG può presumere in buona fede anche senza un accordo speciale.

5.2 Gli obblighi di ispezione e di reclamo di cui all’Art. 201 CO per le forniture e i servizi sono esonerati. In caso di difetto, Image Wear AG potrà avvalersi dei diritti di garanzia previsti dalla legge ai sensi dell’Art. 205 e seguenti del Codice delle Obbligazioni svizzero, a sua discrezione.

6 Diritti di proprietà industriale
6.1 I documenti e il know-how che Image Wear AG ha messo a disposizione del fornitore per la preparazione dell’offerta o nell’ambito dell’adempimento del contratto non possono essere modificati né utilizzati per altri scopi. I documenti rimarranno di proprietà di Image Wear AG e dovranno essere restituiti dal fornitore alla prima richiesta. Il fornitore dovrà informare i terzi da lui incaricati (ad esempio, i subappaltatori) del relativo obbligo. Image Wear AG si riserva il diritto di prendere provvedimenti contro l’uso non autorizzato (ad es. duplicazione, distribuzione) dei documenti, anche in forma modificata, e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.

6.2 Il fornitore garantisce che la merce consegnata non viola alcun brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi e terrà completamente indenne Image Wear AG da tutte le rivendicazioni di terzi basate su presunte o effettive violazioni di diritti di proprietà industriale di qualsiasi tipo. di qualsiasi tipo.

7. divieto di cessione e di costituzione in pegno 7.1 I crediti a cui il fornitore ha diritto in base all’ordine non possono essere ceduti o costituiti in pegno senza il previo consenso scritto di Image Wear AG.

8 Riservatezza e protezione dei dati
8.1 Le parti tratteranno tutte le informazioni e i dati del rapporto contrattuale come confidenziali, che non sono di dominio pubblico o generalmente accessibili, anche se non sono etichettati come confidenziali. In caso di dubbio, tutte le informazioni devono essere trattate come riservate. Restano riservati gli obblighi di divulgazione previsti dalla legge.

8.2 L’obbligo di riservatezza esiste già prima della conclusione del contratto e continua ad applicarsi anche dopo la fine del rapporto contrattuale. alla fine del rapporto contrattuale.

8.3 Ciò vale anche per eventuali terzi incaricati dal Fornitore.

8.4 La raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati servono esclusivamente a fornire i nostri servizi. fornitura dei nostri servizi. La nostra ulteriore dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul nostro sito web. Se il fornitore utilizza o elabora dati forniti da Image Wear AG, si atterrà alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. disposizioni delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

9 Diritto applicabile / foro competente
9.1 Il contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero. È espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita).

9.2 Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà il tribunale ordinario competente presso l’attuale sede legale di Image Wear AG.